IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche ed in particolare l'articolo 18 che, nel disporre maggiorazione dei canoni per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche per i diversi usi, efficaci dal 1 gennaio 1994, ha stabilito che gli incrementi degli introiti cosi' derivanti confluiscano in un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue, nonche' alle finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni; Considerato che i programmi di cui all'art. 18 della citata legge n. 36 del 1994 sono dedotti da una piu' ampia attivita' di programmazione regionale gia' attivata in materia di risorse idriche; Visti i decreti del Ministero del tesoro del 24 dicembre 1995, n. 223744, e del 31 dicembre 1996, n. 229325; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo adottata nella seduta del 17 gennaio 1997, come modificata nella seduta del 27 giugno 1997; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997 che ha sottolineato la necessita' di utilizzare le somme disponibili prioritariamente per le attivita' di ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici per gli adempimenti connessi alla attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36; Dato atto che rilevanti possibilita' di riduzione dei consumi idrici sussistono soprattutto nel settore agricolo, mediante misure di razionalizzazione delle pratiche agronomiche, di ammodernamento delle tecniche irrigue e di ricorso a risorse non convenzionali, quali le acque reflue depurate secondo appropriate norme tecniche; Rilevata la necessita' che in sede di successiva ripartizione dei fondi si prevedano idonei interventi finalizzati al corretto e razionale uso delle risorse idriche in agricoltura; Ritenuto di escludere la regione Sardegna dalla ripartizione di cui al presente decreto in quanto, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, la stessa risulta gia' destinataria dell'intero ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica ricadenti nel territorio regionale; Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. Le somme di cui all'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, iscritte in conto residui al capitolo 7750 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno 1997 per l'importo complessivo di L. 20.192.383.000 relativo agli anni 1994-1995-1996 sono utilizzate, attraverso programmi adottati dalle regioni e dalle province autonome, per il finanziamento di attivita' ed interventi finalizzati prioritariamente alla ricognizione della infrastrutture dei servizi idrici ed agli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' per le finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, relative al risanamento delle acque, completamento e gestione delle reti di monitoraggio, fruizione e gestione del patrimonio idrico e tutela degli aspetti ambientali ad esso connesso.