IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la legge  5 gennaio  1994,  n. 36,  recante disposizioni  in
materia di risorse  idriche ed in particolare l'articolo  18 che, nel
disporre maggiorazione  dei canoni per le  concessioni di derivazioni
di acque pubbliche per i diversi usi, efficaci dal 1 gennaio 1994, ha
stabilito  che   gli  incrementi   degli  introiti   cosi'  derivanti
confluiscano  in  un  fondo   speciale  per  il  finanziamento  degli
interventi  relativi al  risparmio  idrico ed  al  riuso delle  acque
reflue, nonche' alle  finalita' di cui alla legge 18  maggio 1989, n.
183, e successive modificazioni;
  Considerato che i  programmi di cui all'art. 18  della citata legge
n.  36  del  1994  sono  dedotti  da  una  piu'  ampia  attivita'  di
programmazione regionale gia' attivata in materia di risorse idriche;
  Visti i decreti  del Ministero del tesoro del 24  dicembre 1995, n.
223744, e del 31 dicembre 1996, n. 229325;
  Vista la  legge 18 maggio 1989,  n. 183, e successive  modifiche ed
integrazioni;
  Vista la proposta  del Comitato dei Ministri per  i Servizi tecnici
nazionali  e  gli  interventi  nel settore  della  difesa  del  suolo
adottata  nella seduta  del 17  gennaio 1997,  come modificata  nella
seduta del 27 giugno 1997;
  Sentita la  Conferenza permanente per  i rapporti tra lo  Stato, le
regioni e  le province autonome di  Trento e di Bolzano  nella seduta
del 31 luglio 1997 che ha sottolineato la necessita' di utilizzare le
somme disponibili  prioritariamente per le attivita'  di ricognizione
delle infrastrutture dei servizi  idrici per gli adempimenti connessi
alla attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  Dato  atto  che rilevanti  possibilita'  di  riduzione dei  consumi
idrici sussistono  soprattutto nel settore agricolo,  mediante misure
di  razionalizzazione delle  pratiche agronomiche,  di ammodernamento
delle  tecniche irrigue  e di  ricorso a  risorse non  convenzionali,
quali le acque reflue depurate secondo appropriate norme tecniche;
  Rilevata la necessita'  che in sede di  successiva ripartizione dei
fondi  si  prevedano  idonei  interventi finalizzati  al  corretto  e
razionale uso delle risorse idriche in agricoltura;
  Ritenuto di escludere la regione Sardegna dalla ripartizione di cui
al presente decreto in quanto, per effetto delle vigenti disposizioni
di legge,  la stessa risulta gia'  destinataria dell'intero ammontare
dei canoni per  le utenze di acqua pubblica  ricadenti nel territorio
regionale;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  ii), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro dei lavori pubblici, di  concerto con i Ministri del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione economica,  per  la  funzione
pubblica e gli affari regionali e dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  somme di  cui all'art.  18, comma 3,  della legge  5 gennaio
1994, n. 36,  iscritte in conto residui al capitolo  7750 dello stato
di  previsione della  spesa del  Ministero dei  lavori pubblici,  per
l'anno 1997  per l'importo complessivo di  L. 20.192.383.000 relativo
agli  anni  1994-1995-1996   sono  utilizzate,  attraverso  programmi
adottati   dalle  regioni   e   dalle  province   autonome,  per   il
finanziamento di attivita' ed interventi finalizzati prioritariamente
alla  ricognizione della  infrastrutture dei  servizi idrici  ed agli
adempimenti connessi  all'attuazione della  legge 5 gennaio  1994, n.
36, nonche'  per le finalita'  di cui alla  legge 18 maggio  1989, n.
183, relative  al risanamento  delle acque, completamento  e gestione
delle  reti  di monitoraggio,  fruizione  e  gestione del  patrimonio
idrico e tutela degli aspetti ambientali ad esso connesso.